Come lavorare di più, guadagnare meno ed essere felici

Il nuovo mercato del lavoro secondo Bobo Maroni

 

 

di Marco Veruggio

 

La legge 14 febbraio 2003 n. 30, “Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro”, rappresenta il primo amaro frutto della sconfitta maturata nel corso del 2002 da parte dei lavoratori italiani. Una sconfitta in cui il fatto che si sia concentrata l’attenzione quasi esclusivamente sulla questione, beninteso importante, dell’articolo 18, ha avuto un peso fondamentale. Il centrodestra infatti, dopo aver cercato su quel terreno lo sfondamento nei confronti del sindacato e il successo di immagine, se ne è servito come specchietto per le allodole per distrarre l’attenzione dai corposi provvedimenti di ristrutturazione del mercato del lavoro, poi concretizzati in questa legge. Il centrosinistra e il sindacato hanno utilizzato l’articolo 18 come elemento catalizzatore della battaglia contro Berlusconi perché sul terreno delle riforme non avrebbero potuto cercare lo scontro, se non altro per coerenza con le quanto realizzato da Salvi, Treu e Cofferati nel corso della legislatura precedente. Alla fine l’articolo 18 è rimasto, per il momento, intoccato, ma il funzionamento complessivo del mercato del lavoro e del sistema di garanzie conquistato in decenni di lotte dai lavoratori italiani rischia di essere stravolto.

 

La legge 30 è una legge delega, ossia un provvedimento con cui il Governo individua alcuni ambiti di intervento e si impegna, entro un termine definito, a varare una serie di provvedimenti indicandone le linee ispiratrici. Concretamente quindi non viene stabilito nulla di definitivo, ma la lettura è edificante se si vuole cercare di capire in anticipo l’orientamento del legislatore e, per così dire, “di quale morte bisogna morire”. Ovviamente le indicazioni che vengono date sono spesso fumose e scritte con grande attenzione a non scoprire le proprie carte. E’ necessario pertanto uno sforzo di interpretazione, cercando di leggere i vari articoli alla luce della filosofia di Maroni, che è poi la filosofia del Libro Bianco di Marco Biagi. Naturalmente è impossibile dare un resoconto analitico del contenuto di questo provvedimento nel poco spazio a disposizione. Cercherò tuttavia di metterne in luce almeno gli aspetti a mio parere più gravidi di conseguenze.

 

- Servizi per l’impiego:

di fatto si punta a ridefinire le funzioni del Collocamento pubblico, riducendolo a uno dei tanti soggetti che operano sul mercato del lavoro, con al massimo una funzione di coordinamento e di supporto nei confronti dei soggetti privati (collocamenti privati e agenzie di lavoro interinale). Questi ultimi beneficiano di importanti agevolazioni, tra cui l’eliminazione del vincolo dell’oggetto esclusivo, ovverosia potranno fornire a un’azienda, oltre al servizio di intermediazione di manodopera, anche servizi di altro genere. Si elimina quindi una clausola di garanzia rispetto a eventuali conflitti di interesse. Faccio un esempio concreto. La società A fornisce all’azienda B manodopera e anche un servizio di consulenza, certificazione e fornitura di materiali relativi alla sicurezza. Se quest’ultima attività frutta ad A guadagni considerevoli è evidente che essa sarà portata a esaudire le richieste di B in merito alla selezione del personale anche quando queste violino la normativa vigente, realizzando ad esempio forme di discriminazione in base al sesso, alla razza, all’orientamento politico, ecc.

Tra i nuovi soggetti in grado di realizzare forme di intermediazione compaiono i cosiddetti organismi bilaterali, costituiti da associazioni padronali e sindacati, così come università e scuole superiori, col risultato di trasformare definitivamente la scuola in un serbatoio di forza lavoro al servizio delle aziende.

 

- Contratti misti:

sono i contratti cosiddetti a contenuto formativo: formazione lavoro, apprendistato, cui si affiancano le varie forme di tirocinio e stage. Ovviamente se ne favorisce la diffusione, in funzione di raccordo tra scuola e impresa, riconoscendo agli organismi bilaterali e agli enti pubblici competenze autorizzatorie in materia e sostenendo l’adozione di questi contratti con abbondanti finanziamenti a beneficio delle aziende.

 

- Tempo parziale:

viene favorito il ricorso ai contratti part time, estendendone l’utilizzo (ad esempio al settore agricolo) e favorendone l’adozione in termini di sempre maggiore flessibilità (variazioni dell’orario, ricorso al lavoro supplementare).

 

- Altre forme contrattuali:

viene introdotto il lavoro a chiamata, quello che, per intenderci, aveva fatto scoppiare il caso Zanussi: il lavoratore sta a disposizione dell’azienda, che lo chiama in caso di necessità. Se si impegna ad accorrere ad ogni chiamata avrà diritto a una “congrua” indennità di disponibilità, sennò prenderà soltanto lo stipendio per il lavoro effettivamente svolto. Il lavoro interinale viene esteso al settore agricolo. Lavoro interinale e part time possono essere utilizzati per coprire le quote obbligatorie di lavoratori disabili stabilite per legge. Si prevede la stipula di contratti scritti per quanto riguarda le collaborazioni coordinate e continuative e una serie di tutele relative a maternità, malattia e infortunio, naturalmente senza entrare nel dettaglio. Si prevede la possibilità di regolarizzare l’assunzione di disoccupati di lungo periodo o soggetti svantaggiati che prestino lavoro presso famiglie o enti no profit attraverso buoni. E’ una tecnica già utilizzata in altri paesi europei. In sostanza se ho bisogno di pulire il giardino, posso chiedere allo Stato di farmi avere un buono corrispondente a un certo numero di ore di lavoro. Il buono mi dà diritto a comprare la forza lavoro di un disoccupato di lungo periodo o di un disgraziato di vario genere senza costringermi a sopportare la “grave responsabilità” di assumerlo.

 

- Certificazione dei rapporti di lavoro:

per ridurre i contenziosi in materia di lavoro si introduce questo nuovo istituto. Anche in questo caso un esempio è il modo migliore per far capire la sostanza. Mario viene assunto presso l’Hotel Ambassador per fare pulizia nelle camere. E’ chiaro come il sole che Mario ha un rapporto di assoluta autonomia nei confronti dell’azienda quindi gli viene fatto un contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Per evitare che Mario decida di impugnare tale contratto, sostenendo magari che questo mascherava un rapporto di lavoro subordinato, il titolare dell’albergo e Mario dichiarano all’organismo bilaterale formato da Federturismo e Cisl che Mario pulirà le camere come co.co.co., nella massima autonomia, decidendo liberamente quali detersivi utilizzare. L’organismo bilaterale certificherà allora che quel rapporto di lavoro si inquadra effettivamente nella tipologia del lavoro parasubordinato e tale certificazione avrà valore legale in caso di contenzioso. L’unica possibilità di impugnazione del contratto da parte di Mario sarà quella di dimostrare che in realtà i detersivi non li sceglieva lui ma la Direzione dell’Ambassador!

 

- Ispettorato del lavoro:

è uno degli articoli più fumosi. Il principio fondamentale che viene enunciato è che è necessario “semplificare” il funzionamento dei servizi ispettivi definendo “un raccordo efficace tra la funzione di ispezione del lavoro e quella di conciliazione delle controversie individuali”. In soldoni vuol dire che lo Stato eserciterà una pressione per far sì che le controversie tra lavoratore e azienda si concludano attraverso un tentativo di conciliazione, ossia un patteggiamento, che, come ben sa chi ci è passato, è una soluzione sempre favorevole a chi è in torto, cioè di solito al datore di lavoro. Per intenderci, se un dipendente vanta un credito di 20 milioni nei confronti della sua azienda, attraverso il tentativo di conciliazione obbligatorio presso l’Ufficio Provinciale del Lavoro se va bene ne recupera 10. In questo modo evidentemente si semplificano le procedure, ma non certo per il malcapitato che vede sfumare i 10 milioni.